Scadenza 24 maggio 2027: il corso base da 16 ore è obbligatorio per tutti i datori di lavoro
Il corso di formazione base obbligatorio da 16 ore per tutti i datori di lavoro è stato introdotto dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, e deve essere completato entro il 24 maggio 2027.
Si tratta di un obbligo che riguarda la generalità dei datori di lavoro, indipendentemente dal settore di attività, e che si aggiunge agli altri obblighi formativi già previsti dal D.Lgs. 81/2008 per lavoratori, dirigenti, preposti e altre figure della prevenzione.
ME.EA organizza il corso base da 16 ore presso la sede del cliente o presso il proprio Centro Formazione di Pontida, con calendari concordati in base alle esigenze dell'azienda.
verifica se il datore di lavoro ha già svolto una formazione equivalente ai contenuti del nuovo Accordo
pianificazione del corso da 16 ore entro la scadenza del 24 maggio 2027
possibilità di svolgere il corso direttamente in azienda o presso il Centro Formazione di Pontida
Non lasciare la formazione del datore di lavoro all'ultimo momento: contattaci per organizzare il corso base da 16 ore alle condizioni più adatte alla tua azienda.
Avviso Importante Assistenza AntincendioSettembre 2026
Dal 25 settembre 2026 manutenzione antincendio solo da tecnici qualificati: periodo transitorio fino al 31 marzo 2027 per chi attende la valutazione
Dopo una serie di proroghe, dal 25 settembre 2026 è pienamente operativo l'obbligo previsto dal D.M. 1 settembre 2021 (Decreto "Controlli"): gli interventi di manutenzione e i controlli periodici su estintori, reti idranti, porte tagliafuoco, impianti di rivelazione e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori in possesso della qualificazione, ottenuta al termine della valutazione dei requisiti prevista dal decreto.
A ridosso della scadenza, il Ministero dell'Interno ha pubblicato il D.M. 22 settembre 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2026), che inserisce nel Decreto Controlli il nuovo art. 6-bis. I tecnici che entro il 25 settembre 2026 hanno presentato regolare istanza di valutazione possono continuare a operare, solo sulle tipologie di presidi indicate nell'istanza, fino alla conclusione della valutazione e comunque non oltre il 31 marzo 2027.
Le prime indicazioni operative sono arrivate con la Circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre 2026 della Direzione Centrale per la Prevenzione dei Vigili del Fuoco. L'istanza si presenta sul portale "Corpo Digitale - Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati" e non occorre averla già conclusa con esito positivo: basta averla presentata entro il termine. Chi entro il 25 settembre non disponeva ancora del preaccordo con il soggetto formatore o la sede d'esame ha potuto allegare una dichiarazione, secondo il facsimile predisposto, con l'impegno a produrlo in tempo utile per programmare la valutazione.
La qualificazione è personale e riferita alle specifiche tipologie di impianti e attrezzature: non basta che l'impresa di manutenzione sia esperta in generale, ogni tecnico deve essere qualificato per i presidi su cui interviene. Il datore di lavoro, così come l'amministratore di condominio dove la norma si applica, ha interesse a verificarlo, perché la manutenzione eseguita da personale non qualificato non garantisce il rispetto degli obblighi di legge.
chiedere al proprio manutentore evidenza della qualificazione dei tecnici o, in alternativa, dell'istanza presentata entro il 25 settembre 2026 e delle tipologie di presidi che vi sono indicate
verificare che la qualificazione copra le tipologie di presidi presenti (estintori, idranti, porte, impianti)
controllare che il registro dei controlli riporti i dati del tecnico che ha eseguito ogni intervento
pianificare per tempo eventuali cambi di fornitore in vista del termine del 31 marzo 2027
ME.EA esegue controlli e manutenzioni nel rispetto del Decreto Controlli e documenta ogni intervento nel registro antincendio. Contattaci per una verifica della situazione dei presidi della tua azienda.
Facciate degli edifici: in arrivo nuove regole antincendio per materiali, cappotti e facciate ventilate
A settembre 2026 è stata resa nota la bozza di una nuova regola tecnica sulla sicurezza antincendio delle facciate, attualmente all'esame del Comitato centrale tecnico-scientifico dei Vigili del Fuoco. Il testo potrà ancora cambiare prima dell'adozione definitiva; fino ad allora resta in vigore la regola tecnica verticale V.13 del Codice di prevenzione incendi (D.M. 30 marzo 2022).
La proposta classifica le facciate in base all'altezza antincendio, alla destinazione d'uso, all'affollamento e alla posizione dell'edificio. Tra le misure annunciate: materiali di classe A1 o A2-s1,d0 per edifici residenziali, sanitari e ricettivi oltre i 18 metri, barriere nelle cavità per impedire la propagazione verticale delle fiamme, prescrizioni specifiche per cappotti termici, facciate ventilate, balconi e impianti fotovoltaici integrati.
Per proprietari, amministratori e imprese che stanno progettando interventi di riqualificazione energetica è utile seguire l'evoluzione del testo, per non trovarsi con soluzioni costruttive da rivedere.
ME.EA segue l'evoluzione della normativa di prevenzione incendi e aggiornerà questa notizia all'adozione del decreto definitivo.
Scuole: con il D.M. 31 marzo 2026 SCIA antincendio entro nove mesi e adeguamento completo entro il 2027
Il D.M. 31 marzo 2026, adottato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e in vigore dal 9 aprile 2026, definisce un nuovo percorso di adeguamento antincendio per gli edifici scolastici.
Entro nove mesi dalla pubblicazione, gli enti proprietari devono presentare al Comando dei Vigili del Fuoco la SCIA che attesta l'attuazione delle misure essenziali previste dal D.M. 26 agosto 1992: impianti di allarme e diffusione sonora, illuminazione di sicurezza, estintori, segnaletica di sicurezza e norme di esercizio. L'adeguamento completo deve essere concluso entro il 31 dicembre 2027.
Nel periodo transitorio enti locali e istituzioni scolastiche devono adottare misure gestionali compensative, coerenti con la valutazione del rischio incendio: limitazione del carico d'incendio, controllo dell'affollamento, sorveglianza rafforzata, più addetti antincendio formati, esercitazioni aggiuntive e aggiornamento del piano di emergenza.
estintori, illuminazione di sicurezza e segnaletica verificati e a norma
registro dei controlli antincendio aggiornato
addetti antincendio formati in numero adeguato
piano di emergenza aggiornato e prove di evacuazione periodiche
ME.EA affianca scuole ed enti nella fornitura e manutenzione dei presidi, nella formazione degli addetti e nell'organizzazione delle prove di evacuazione.
Manutenzione antincendio: controlli, registro e responsabilità del datore di lavoro
Il D.M. 1 settembre 2021 stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro è responsabile di mantenere in efficienza estintori, idranti, porte tagliafuoco, illuminazione di sicurezza, impianti di rivelazione e di spegnimento, nel rispetto delle frequenze indicate dalle norme tecniche, dal fabbricante e dalla regola dell'arte.
Ogni intervento deve essere annotato nel registro dei controlli, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza. Oltre ai controlli periodici affidati al tecnico qualificato, il decreto richiama l'importanza della sorveglianza: una verifica visiva, semplice ma costante, che può essere svolta da personale interno adeguatamente informato per accertare che i presidi siano presenti, accessibili e privi di danni evidenti.
controllo semestrale di estintori, idranti, naspi e porte tagliafuoco
revisione e collaudo periodico degli estintori secondo la norma UNI 9994-1
verifica dell'illuminazione di sicurezza e degli impianti di rivelazione e allarme
registro dei controlli sempre aggiornato e cartellini di manutenzione sui presidi
ME.EA gestisce per i propri clienti l'intero ciclo della manutenzione antincendio, dallo scadenzario degli interventi alla tenuta del registro. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo.
Addetti antincendio: livelli di rischio, durata dei corsi e aggiornamento quinquennale
Il D.M. 2 settembre 2021 (Decreto "GSA") disciplina la formazione degli addetti al servizio antincendio, articolandola in tre livelli in base alla valutazione del rischio incendio: livello 1, livello 2 e livello 3, con durata e contenuti crescenti e una parte di esercitazione pratica.
Il decreto prevede l'aggiornamento della formazione degli addetti con cadenza almeno quinquennale e stabilisce requisiti specifici per i docenti. Per le attività di livello 3, e per alcune attività individuate dal decreto, gli addetti devono inoltre conseguire l'attestato di idoneità tecnica rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Per le aziende è quindi importante verificare che il numero di addetti sia adeguato ai turni di lavoro e che i relativi attestati siano in corso di validità.
verifica del livello di rischio incendio emerso dalla valutazione dei rischi
controllo delle date degli ultimi corsi e pianificazione degli aggiornamenti
copertura degli addetti su tutti i turni e le sedi aziendali
esercitazioni pratiche di spegnimento con estintori su fuoco reale
ME.EA organizza corsi e aggiornamenti per addetti antincendio di livello 1, 2 e 3, con prova pratica, in azienda o presso il Centro Formazione di Pontida.
Normativa Salute e Sicurezza sul LavoroDicembre 2025
Cantieri: patente a crediti, badge digitale e nuova vigilanza su appalti e subappalti
Dal 1° ottobre 2024 la patente a crediti, prevista dall'art. 27 del D.Lgs. 81/2008 e disciplinata dal D.M. 132/2024, è obbligatoria per le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, con l'esclusione di chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Il quadro si è ulteriormente rafforzato con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, che ha convertito con modificazioni il D.L. 159/2025: tra le novità principali, l'introduzione del badge di cantiere digitale obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, oltre al rafforzamento della vigilanza su appalti e subappalti.
Il sistema della patente prevede un punteggio iniziale di 30 crediti, che può essere ridotto in caso di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e recuperato attraverso comportamenti virtuosi e percorsi di formazione aggiuntiva riconosciuta.
Restare privi della patente, o con un punteggio insufficiente, preclude la possibilità di operare nei cantieri: un rischio operativo diretto, oltre che sanzionatorio, per le imprese di installazione, impiantistica ed edilizia.
possesso della patente per tutte le imprese e i lavoratori autonomi operativi in cantiere
requisiti necessari: iscrizione CCIAA, DURC, DURF (quando dovuto) e formazione obbligatoria dei lavoratori
monitoraggio periodico del punteggio e delle eventuali decurtazioni
adeguamento ai nuovi obblighi di identificazione digitale dei lavoratori (badge di cantiere)
ME.EA affianca le imprese nella verifica dei requisiti per la patente a crediti, nella redazione dei POS e nei percorsi formativi obbligatori. Contattaci per una verifica della tua posizione.
Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cambiano durata e contenuti della formazione sulla sicurezza
Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha sancito un nuovo Accordo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025 ed entrato immediatamente in vigore, che ridefinisce durata, contenuti minimi e modalità dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Il nuovo Accordo sostituisce e accorpa i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, offrendo un quadro unitario per tutte le figure coinvolte: lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RSPP/ASPP, RLS, coordinatori e addetti alle attrezzature. Tra le novità, requisiti più stringenti per i formatori e regole più rigorose per la videoconferenza sincrona.
Dal 25 maggio 2026, concluso il periodo transitorio, tutti i nuovi percorsi formativi devono essere organizzati secondo il nuovo Accordo.
verifica dei percorsi formativi già erogati rispetto ai nuovi requisiti dell'Accordo
pianificazione della formazione iniziale e degli aggiornamenti secondo le nuove durate
aggiornamento del piano formativo aziendale
ME.EA affianca le aziende nella verifica dei percorsi formativi già effettuati e nella pianificazione della formazione secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni. Contattaci per una verifica del tuo piano formativo.
Approfondimento Salute e Sicurezza sul LavoroMarzo 2026
Piano di emergenza e prove di evacuazione: perché non sono solo un adempimento
Il D.M. 2 settembre 2021 richiede, nei luoghi di lavoro in cui sono presenti almeno dieci lavoratori, aperti al pubblico o soggetti ai controlli dei Vigili del Fuoco, la predisposizione di un piano di emergenza ed evacuazione e lo svolgimento di esercitazioni antincendio almeno una volta l'anno.
Un piano efficace descrive chi fa cosa in caso di incendio o di altra emergenza, come vengono dati l'allarme e la chiamata ai soccorsi, quali sono i percorsi di esodo e il punto di raccolta, e come si assistono le persone con esigenze particolari. Le planimetrie esposte devono essere chiare e aggiornate.
La prova di evacuazione è il momento in cui il piano viene messo alla prova: consente di verificare tempi, comportamenti e criticità, e di correggere procedure e segnaletica prima che serva davvero.
redazione o aggiornamento del piano di emergenza ed evacuazione
planimetrie di emergenza con vie di esodo, presidi e punto di raccolta
organizzazione e verbalizzazione della prova di evacuazione annuale
formazione e informazione degli addetti e di tutti i lavoratori
ME.EA predispone piani di emergenza, planimetrie e prove di evacuazione, integrandoli con la manutenzione dei presidi antincendio. Contattaci per programmare la prossima esercitazione.